Avvocato.it

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1203 del 12 febbraio 1997

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1203 del 12 febbraio 1997

Testo massima n. 1

È legittimamente ritenuto irreperibile un teste [ con i conseguenti riflessi sul regime delle letture e dell’utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari ] quando, all’atto della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza, un parente riferisce della sua assenza e dell’impossibilità di reperire la persona interessata. La dichiarazione di irreperibilità del teste riflette infatti unicamente l’impossibilità di una regolare notifica ai sensi dell’art. 167 c.p.p. e non l’esito negativo delle ricerche previste per l’imputato dagli artt. 159 e 160 c.p.p.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze