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Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 28822 del 26 luglio 2002

Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 28822 del 26 luglio 2002

Testo massima n. 1

L’art. 159, comma 1, c.p.p. nella parte in cui prescrive che, prima della pronuncia di un eventuale decreto di irreperibilità, l’autorità giudiziaria disponga nuove ricerche anche nel luogo di nascita dell’imputato, trova applicazione anche con riguardo a imputato che sia nato all’estero, sempre che dagli atti del procedimento risultino precise indicazioni sul suddetto luogo e le ricerche possano essere in concreto effettuate mediante assistenza di polizia o giudiziaria nel paese estero, applicandosi, altrimenti — ove l’imputato risulti residente o dimorante all’estero in luogo di cui non si abbiano sufficienti notizie — la disciplina dettata dall’art. 169, comma 4, c.p.p. [ Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha annullato, su ricorso del P.M., l’ordinanza del giudice del dibattimento dichiarativa della nullità del decreto di irreperibilità di un imputato straniero per mancata effettuazione di ricerche nel suo luogo di nascita, in un procedimento nel quale gli accertamenti svolti, e non suscettibili di ulteriori sviluppi, non avevano consentito di accertare né il luogo anzidetto né l’esistenza di una fissa dimora dell’imputato in Italia o all’estero.

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