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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 30060 del 17 luglio 2003

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 30060 del 17 luglio 2003

Testo massima n. 1

In tema di notificazione all’imputato, l’irreperibilità non ha valore assoluto ma relativo, in quanto rappresenta una situazione processuale che si verifica tutte le volte in cui eseguite le ricerche imposte dall’art. 159 c.p.p., l’autorità giudiziaria non sia pervenuta all’individuazione della residenza, del domicilio, del luogo di temporanea dimora o di abituale attività lavorativa del soggetto. Ne consegue che, ai fini della validità del decreto d’irreperibilità e del conseguente giudizio contumaciale, rileva soltanto la completezza delle ricerche con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite e eventuali notizie successive, non possono avere incidenza, ex post, sulla legittimità della procedura seguita sulla base delle risultanze conosciute e conoscibili al momento dell’adempimento delle prescritte formalità.

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