Cass. pen. n. 611 del 24 maggio 1995
Testo massima n. 1
La notificazione all'imputato eseguita nel domicilio dichiarato con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 157 c.p.p. (mediante deposito nella casa comunale) esclude la situazione di «impossibilità della notificazione» in presenza della quale la notificazione medesima deve essere eseguita mediante consegna dell'atto al difensore.