14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 611 del 24 maggio 1995
Posted at 15:55h
in Massimario
Testo massima n. 1
La notificazione all’imputato eseguita nel domicilio dichiarato con le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 157 c.p.p. [ mediante deposito nella casa comunale ] esclude la situazione di «impossibilità della notificazione» in presenza della quale la notificazione medesima deve essere eseguita mediante consegna dell’atto al difensore.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]