14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 37054 del 30 settembre 2008
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in Massimario
Testo massima n. 1
Quando si procede alla notificazione nelle forme di cui all’art. 157, comma ottavo, c.p.p., la comunicazione dell’avvenuto deposito presso la casa comunale dell’atto può essere ricevuta dal portiere dello stabile, tale qualificatosi al momento della consegna, mentre l’onere di fornire la prova dell’eventuale inesistenza del servizio di portierato presso il proprio domicilio grava sul destinatario che intenda contestare la validità della notificazione.
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