14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6366 del 19 febbraio 1998
Testo massima n. 1
In caso di deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale, non è causa di nullità della notifica l’omessa indicazione, sulla copia ritirata o su altro documento destinato all’interessato, della data in cui la notifica si sia perfezionata con la ricezione dell’avviso del suo deposito presso la casa stessa, in quanto tale indicazione non è prevista dall’art. 157 c.p.p., né dall’art. 4 D.M. 30 settembre 1989 n. 334, né dalla legge 20 novembre 1982 n. 890 e non sarebbe possibile, poiché sulla copia destinata alla parte deve essere riprodotta la relazione delle attività di notifica compiute dall’ufficiale giudiziario che, in caso di deposito presso la casa comunale, si esauriscono con l’affissione del relativo avviso e la spedizione della raccomandata.
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Testo massima n. 2
La mancanza dell’indicazione di convivenza, nella relazione dell’ufficiale giudiziario incaricato della consegna dell’atto non è in sé causa di nullità della notificazione, ma incide sulla presunzione dell’esistenza del rapporto voluto dalla legge tra destinatario dell’atto e persona che lo riceve materialmente, affievolendola senza escluderla, posto che la consegna sia avvenuta a persona rinvenuta nell’abitazione del destinatario. In tale ipotesi l’esistenza di un rapporto di convivenza, anche se temporaneo, può essere desunta da ulteriori elementi, come i rapporti familiari tra chi abita nella casa e il consegnatario. [ Fattispecie nella quale la consegna dell’avviso di cui all’art. 157, comma ottavo, c.p.p., era avvenuta al cognato del destinatario, la cui presenza nell’abitazione è stata ritenuta integrare la presunzione di una temporanea dimora presso il congiunto ].
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