14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 14108 del 10 dicembre 1999
Testo massima n. 1
Nel caso in cui la notificazione venga eseguita, ai sensi dell’articolo 157 c.p.p., mediante consegna a persona diversa dall’imputato e il consegnatario dell’atto non abbia dichiarato la inesistenza del rapporto di convivenza asserito nella relazione dell’ufficiale giudiziario, l’interessato che deduca la nullità della notifica, negando tale rapporto o allegando la sua avvenuta cessazione al momento della notifica, deve provare, in modo rigoroso la diversa realtà da lui prospettata. [ Nella specie la Corte ha escluso la violazione delle norme in quanto la notifica del decreto di citazione era avvenuta a mani del figlio dell’imputato dichiaratosi convivente, mentre l’allontanamento dal domicilio familiare era avvenuto successivamente alla notifica dell’atto stesso ].
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