14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 35866 del 1 ottobre 2007
Testo massima n. 1
È illegittimo il provvedimento di rigetto di una istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notificazione del decreto medesimo, in quanto quest’ultima, se non effettuata a mani del condannato, non può, di per sé sola, essere considerata prova dell’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario che, negando di averla avuta e deducendo concreti motivi a sostegno, ha il diritto di ottenere una pronuncia che fornisca compiuta, puntuale e logica motivazione del diniego. [ Fattispecie nella quale, dinanzi all’allegazione della mancata conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il giudice si era limitato a verificare la ritualità della notificazione e ad escludere che ricorressero ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore ].
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Testo massima n. 2
È valida la prima notificazione all’imputato non detenuto che sia stata effettuata nel luogo di abituale esercizio dell’attività lavorativa mediante consegna dell’atto al fratello, nei locali dell’azienda commerciale in cui entrambi lavoravano, non fissando l’art. 157 c.p.p. alcun ordine di precedenza tra i luoghi in cui detta notifica può essere eseguita e implicando il rapporto di lavoro alle dipendenze della medesima impresa la temporanea convivenza richiesta dalla norma, sicché in tale ipotesi, diversamente dal caso in cui la notifica avvenga mediante consegna al portiere o a chi ne fa le veci, non è richiesta la sottoscrizione dell’originale e l’invio della raccomandata.
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