Cass. pen. n. 6675 del 6 giugno 2000

Testo massima n. 1


In tema di notificazioni, vale il principio di carattere generale, secondo cui la notifica di atti e avvisi eseguita a mani proprie dell'imputato, ancorché in presenza di un'elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga, in quanto è la forma più sicura per portare l'atto a conoscenza del destinatario.

Testo massima n. 2


La nullità conseguente la irregolarità della notificazione è a regime intermedio, sicché deve essere dedotta tempestivamente (nella specie, attenendo al contenuto del fascicolo del dibattimento, entro i termini di cui all'art. 419 comma secondo c.p.p.), altrimenti rimane sanata.

Normativa correlata