14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5501 del 11 febbraio 2002
Testo massima n. 1
In tema di notificazioni all’imputato detenuto, qualora quest’ultimo sia temporaneamente assente dall’istituto penitenziario per motivi legittimi, la consegna — dalla quale decorrono gli eventuali termini di impugnazione — deve essere effettuata al direttore dell’istituto stesso il quale è tenuto ad informare immediatamente l’interessato dell’avvenuta notifica. Qualora il direttore non provveda alla predetta informazione — preordinata a tutelare il diritto di difesa — la notifica non spiega efficacia nei confronti dell’imputato detenuto.
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