14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1540 del 14 giugno 1966
Testo massima n. 1
Anche se il tutore abbia conferito a un terzo un mandato generale ad amministrare i beni dell’incapace — come tale nullo, perché comporterebbe la sostituzione, al di fuori dei casi e senza l’osservanza dei modi previsti dalla legge, del soggetto investito della funzione tutelare — la vendita di un immobile dell’incapace, conclusa dal terzo, in nome e per conto del tutore, in base a tale mandato, non è nulla, quando esso comprenda il potere di alienare il bene dell’incapace alle condizioni fissate nell’autorizzazione dell’organo preposto alla vigilanza sull’attività del tutore, mentre è irrilevante che il mandato sia stato conferito anteriormente alla concessione della detta autorizzazione.
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Testo massima n. 2
Il tutore non può conferire ad altri, spogliandosi del proprio ufficio, un mandato generale relativo all’intera gestione tutelare, in quanto il mandato generale importerebbe la sostituzione radicale di un’altra persona al tutore. Egli può, però, conferire a terzi mandati relativi al compimento di singoli atti, in quanto, conferendo ad altri l’incarico di compiere singoli atti giuridici, non opera, contro il divieto della legge, alcuna sostituzione soggettiva nell’amministrazione dei beni – intesa come autonoma e unitaria gestione del patrimonio dell’incapace – ma si avvale, volta per volta, dell’opera altrui secondo un criterio di opportunità e di convenienza, che può coincidere con la più oculata salvaguardia degli interessi del suo rappresentato. Il che naturalmente non lo esime dalla responsabilità sancita dall’art. 382 c.c., essendo, in ogni caso, fermo il suo obbligo di amministrare il patrimonio dell’incapace con la diligenza del buon padre di famiglia.
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