14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10637 del 14 marzo 2002
Posted at 15:55h
in Massimario
Testo massima n. 1
La remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio di cassazione opera come causa di estinzione del reato anche in presenza di ritenuta inammissibilità del ricorso, atteso che essa è validamente effettuabile sino a quando non sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna e quindi sino a quando, ai sensi dell’art. 648, comma 2, c.p.p., non sia stata «pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso».
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