Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9582 del 21 luglio 2000

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9582 del 21 luglio 2000

Testo massima n. 1

In mancanza di una specifica disposizione normativa che preveda il relativo potere, il tutore dell’interdetto per infermità di mente non può proporre domanda di divorzio per lo stesso; in applicazione analogica dell’articolo 4, quinto comma della L. n. 898 del 1970 – che regola l’ipotesi in cui l’interdetto infermo di mente sia convenuto in un giudizio di divorzio – in relazione agli articoli 78 e 79 c.p.c., legittimato a proporre la domanda di divorzio per l’interdetto è un curatore speciale, la cui nomina può esser richiesta dal tutore.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze