14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9582 del 21 luglio 2000
Testo massima n. 1
In mancanza di una specifica disposizione normativa che preveda il relativo potere, il tutore dell’interdetto per infermità di mente non può proporre domanda di divorzio per lo stesso; in applicazione analogica dell’articolo 4, quinto comma della L. n. 898 del 1970 – che regola l’ipotesi in cui l’interdetto infermo di mente sia convenuto in un giudizio di divorzio – in relazione agli articoli 78 e 79 c.p.c., legittimato a proporre la domanda di divorzio per l’interdetto è un curatore speciale, la cui nomina può esser richiesta dal tutore.
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