Cass. civ. n. 13904 del 20 maggio 2024
Testo massima n. 1
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE Eccezione di prescrizione - Proposizione in primo grado - Mancata formale reiterazione nelle conclusioni dell'atto di costituzione in appello - Irrilevanza - Condizioni - Fattispecie.
La mancata riproposizione, nelle conclusioni formalmente rassegnate nell'atto di costituzione in appello, dell'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado, non ne comporta la tacita rinuncia, ove, in base al tenore complessivo dell'atto, la pronuncia richiesta presupponga necessariamente l'esame dell'eccezione predetta, poiché essa ha natura di eccezione di merito con funzione estintiva della domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, non ritenendo sussistente il vizio di extrapetizione in ordine all'eccezione di prescrizione, sollevata in primo grado e non reiterata nelle conclusioni della comparsa di costituzione in appello, poiché pienamente coerente con la richiesta di rigetto della domanda).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 99
Cod. Proc. Civ. art. 112
Cod. Proc. Civ. art. 346