Cass. pen. n. 4997 del 13 febbraio 1992

Testo massima n. 1


In tema convalida di arresto in flagranza, la mancata spedizione del telegramma di conferma dell'avviso telefonico al difensore di fissazione dell'udienza di convalida (art. 390, comma secondo, c.p.p.) non determina nullità della notifica non essendo prevista tra i casi di invalidità tassativamente indicati dall'art. 171 c.p.p.

Testo massima n. 2


In tema di arresto in flagranza, nessuna formalità è prevista per l'informazione che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono dare al difensore a norma dell'art. 386, comma secondo, c.p.p. e nessuna sanzione processuale è prevista per l'eventuale inadempimento di tale dovere. (Nella specie è stato rigettato il ricorso avverso la convalida dell'arresto per nullità del provvedimento per mancata conferma, con telegramma, dell'avviso telefonico al difensore).

Normativa correlata