14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5476 del 13 gennaio 1998
Testo massima n. 1
In materia di notifica, il codice prevede la possibilità, nei casi di urgenza, di procedere all’avviso al difensore mediante telefono, con immediata conferma mediante telegramma. In tali casi la conferma telegrafica costituisce elemento essenziale della notifica e, ove questa manchi, non si realizza integralmente la procedura della notificazione urgente che, di conseguenza, è nulla. La mancata indicazione di tale ipotesi tra quelle elencate nell’art. 171 c.p.p. non può far ritenere la notifica affetta solo da nullità relativa, in quanto la mancanza della conferma telegrafica, attenendo ai requisiti essenziali per l’esistenza dell’atto, non consente neanche di ipotizzare valutazioni di nullità per un atto che non è esistente come tale.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]