14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 494 del 13 aprile 1996
Testo massima n. 1
Nella procedura di convalida dell’arresto, caratterizzata dall’esigenza di una rapida verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti la restrizione della libertà personale, l’obbligo di avvisare il difensore di fiducia è soddisfatto quando sia stato compiuto il tentativo di rintracciarlo, anche a mezzo telefono; in tale situazione non è pertanto richiesta la conferma telegrafica dell’avviso telefonico, di cui all’art. 149 c.p.p., né costituisce atto dovuto e necessario per l’ulteriore svolgimento dell’udienza l’avviso telegrafico. [ In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto l’irrilevanza della ritardata ricezione del telegramma di avviso per l’udienza di convalida da parte del difensore di fiducia, non rintracciato telefonicamente e pertanto sostituito per l’incombente dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 97, comma 4, c.p.p. ].
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