14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 88299 del 23 gennaio 1999
Testo massima n. 1
Il diritto accordato all’imputato, che non sia in grado di comprendere la lingua italiana, di essere assistito gratuitamente da un interprete e che obbliga alla traduzione degli atti processuali, non nasce automaticamente dalla condizione di non cittadinanza dell’imputato ma dalla oggettiva constatazione dell’impossibilità o difficoltà di comprendere la lingua italiana, impossibilità che deve essere dichiarata e dimostrata. Peraltro, ove detta impossibilità sia sussistente [ “id est” dichiarata e dimostrata ] ed il giudice si rifiuti di provvedere in conformità, la nullità che consegue ha carattere relativo ed è come tale sanata dall’acquiescenza del difensore.
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