14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1141 del 27 ottobre 2000
Testo massima n. 1
Con riferimento al criterio del «luogo in cui l’evento è avvenuto», utilizzata dall’art. 5, n. 3, della Convenzione di Lugano 16 settembre 1988 sulla giurisdizione, ratificata dalla legge 10 gennaio 1992, n. 198 – analogo all’art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – la giurisdizione in ordine ad una domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad una diffamazione internazionale a mezzo stampa appartiene, oltre che al giudice dello Stato del convenuto responsabile dell’illecito, anche al giudice del luogo nel quale è diffusa la pubblicazione diffamatoria, ma non anche al giudice del domicilio del danneggiato o del luogo ove questi sostenga di aver subito un pregiudizio alla sua reputazione, quando la pubblicazione non sia distribuita in questo Sato; sicché in caso di diffamazione mediante un articolo di stampa diffuso in più Stati contraenti il danneggiato può promuovere un’azione di risarcimento contro l’editore sia dinanzi ai giudici dello Stato contraente del luogo di stabilimento dell’editore della pubblicazione diffamatoria, competenti a pronunciarsi sul risarcimento dei danni derivanti dalla diffamazione nella loro integralità, sia dinanzi ai giudici di ciascuno Stato contraente nel quale la pubblicazione sia stata diffusa e dove il danneggiato asserisca di aver subito una lesione della propria reputazione, i quali sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato del giudice adito. Viceversa la ripresa della notizia nello Stato di domicilio del danneggiato ad opera di altro mezzo stampa costituisce un fatto illecito totalmente diverso perché è generato da un comportamento che ha una sua autonomia causale e produce effetti non inseribili nella concatenazione causale che ha il suo momento iniziale nel primo illecito, per il quale i criteri di determinazione della giurisdizione non subiscono alterazioni.
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