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Cassazione penale Sez. III ordinanza n. 417 del 11 marzo 1997

Cassazione penale Sez. III ordinanza n. 417 del 11 marzo 1997

Testo massima n. 1

Fra gli atti cui l’imputato partecipa seguendone — contestualmente — il compimento, rispetto ai quali l’art. 143 c.p.p. assicura l’assistenza gratuita dell’interprete, non può farsi rientrare la traduzione della sentenza che conclude il giudizio. Fuori da ogni contestualità, infatti, l’interesse a difendersi e quindi ad impugnare non è menomato dalla mancata traduzione della sentenza, a fronte della quale l’imputato, avuta cognizione del dispositivo, ha tutto il tempo per chiedere e ottenere a proprie spese la traduzione della pronuncia notificatagli.

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