14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5486 del 4 febbraio 2013
Posted at 15:55h
in Massimario
Testo massima n. 1
Sebbene sussista un obbligo di traduzione della sentenza, a tale adempimento deve procedersi qualora l’imputato alloglotta che non comprende la lingua italiana ne faccia espressa richiesta, in base ai principi contenuti nell’art. 3 della direttiva 2010/64/UE [ non ancora operativa nell’ordinamento interno ], secondo cui gli Stati membri devono assicurare la traduzione scritta dei documenti fondamentali per l’esercizio di difesa, ivi comprese le sentenze.
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