14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 843 del 27 maggio 1995
Testo massima n. 1
Anche l’ordine di esecuzione della pena emanato ai sensi dell’art. 656 c.p.p. è soggetto alle disposizioni di cui all’art. 143 stesso codice in materia di traduzione degli atti destinati allo straniero che non conosca la lingua italiana. La traduzione non è però necessaria se dagli atti del procedimento di cognizione risulta che lo straniero capiva la lingua italiana.
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Testo massima n. 2
Il termine di decadenza per la proposizione dell’istanza di restituzione in termini, previsto dall’art. 175, comma 3, c.p.p., opera anche se l’istanza venga presentata, ai sensi dell’art. 670, comma 3, c.p.p., al giudice dell’esecuzione, come istanza logicamente subordinata all’accertamento della validità del titolo esecutivo.
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