14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5221 del 20 maggio 1993
Testo massima n. 1
Il diritto di farsi assistere da un interprete, previsto dall’art. 143 c.p.p., è limitato – ove ne concorrano i presupposti – agli atti orali, e la traduzione è prescritta solo per l’atto di cui all’art. 169 stesso codice da notificare all’imputato straniero all’estero e, a richiesta dell’interessato, per gli atti indirizzati ad un cittadino italiano appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta nel corso di un procedimento dinnanzi all’autorità giudiziaria avente competenza sul territorio ove tale minoranza è insediata.
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Testo massima n. 2
La forza maggiore che giustifica la restituzione in termini è quella che si configura come un particolare impedimento che renda vano ogni sforzo dell’uomo e derivi da cause estranee, a lui non imputabili. Di conseguenza non è ravvisabile la forza maggiore ogni volta che tale impedimento non si presenti come assoluto, vale a dire non superabile con una intensità di impegno o di diligenza superiore ad un certo grado, considerato tipico o normale. [ Nella specie l’imputato straniero aveva chiesto la restituzione nel termine per richiedere il giudizio abbreviato assumendo che aveva costituito ostacolo insormontabile ad una tempestiva richiesta la mancata conoscenza da parte sua della lingua italiana e, dunque, la conseguente impossibilità di essere informato, attraverso la lettura del decreto di citazione per il giudizio immediato, della facoltà di richiedere, entro sette giorni, il giudizio abbreviato; la Cassazione ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse respinto la richiesta, non potendo l’ostacolo suddetto essere considerato insuperabile ].
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