14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 25688 del 20 maggio 2004
Posted at 15:55h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’ordine di esecuzione della pena detentiva emesso dal P.M. nei confronti dello straniero alloglotta deve essere tradotto, a pena di nullità, in lingua a lui nota, a meno che non risulti dagli atti del procedimento che egli comprendesse la lingua italiana, circostanza che si deve presumere qualora da tali atti si rilevi che il soggetto si è sempre reso conto della portata dell’accusa, contrapponendovi un’adeguata difesa.
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