Cass. civ. n. 13840 del 17 maggio 2024

Testo massima n. 1


SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Spese del procedimento di sequestro conservativo ante causam - Liquidazioni giudiziali successive alla entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014 - Prestazione effettuata nella vigenza della precedente regolamentazione - Applicabilità dei nuovi parametri - Condizioni - Fondamento.


Le spese del procedimento di sequestro conservativo ante causam vanno liquidate sulla base degli stessi parametri vigenti al momento della decisione, in ragione del rapporto di stretta strumentalità della misura cautelare con la causa di merito, con la conseguenza che si applicano i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014 ogni qual volta la loro liquidazione intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del relativo decreto ministeriale, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 31884 del 2018

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 671
Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE