14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 48469 del 30 dicembre 2008
Testo massima n. 1
La necessità che l’ordinanza cautelare emessa nei confronti di una persona straniera, della quale risulti dagli atti la mancata conoscenza della lingua italiana, sia tradotta immediatamente in una lingua a lui nota, non implica che tale adempimento debba essere contestuale all’emissione o all’esecuzione dell’ordinanza stessa, dovendosi tener conto dei tempi tecnici richiesti per il reperimento dell’interprete e l’effettuazione della traduzione, con la conseguenza che nessuna nullità sussiste quando tali tempi siano contenuti nell’arco di pochi giorni. [ Fattispecie relativa al decorso di sei giorni dalla data di emissione dell’ordinanza custodiale a quella della sua notificazione alla persona interessata, previa traduzione in lingua a lei nota ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]