Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4147 del 4 maggio 1996

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4147 del 4 maggio 1996

Testo massima n. 1

Qualora il giudice minorile, dopo la nomina di un curatore speciale e l’autorizzazione ad impugnare il riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, secondo la previsione degli artt. 264, comma 2 c.c. e 74 L. 4 maggio 1983, n. 184, disponga, in via cautelare, nella situazione interinale che precede l’instaurazione del giudizio [ e quindi nell’ambito delle attribuzioni riconosciutegli dalle citate norme, nonché dagli artt. 252 e 333 c.c., in relazione all’art. 38 disp. att. c.c. ], l’allontanamento del minore dall’autore del riconoscimento, con il suo temporaneo affidamento presso terzi, si deve escludere che il relativo provvedimento, confermato in secondo grado in esito a reclamo, sia impugnabile con ricorso per cassazione, atteso che il provvedimento medesimo, modificabile in ogni tempo, non è decisorio, cioè non statuisce su posizioni di diritto soggettivo in conflitto, ma ha funzione amministrativa ed ordinatoria, al fine di tutelare in via d’urgenza l’interesse del minore.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze