14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4147 del 4 maggio 1996
Testo massima n. 1
Qualora il giudice minorile, dopo la nomina di un curatore speciale e l’autorizzazione ad impugnare il riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, secondo la previsione degli artt. 264, comma 2 c.c. e 74 L. 4 maggio 1983, n. 184, disponga, in via cautelare, nella situazione interinale che precede l’instaurazione del giudizio [ e quindi nell’ambito delle attribuzioni riconosciutegli dalle citate norme, nonché dagli artt. 252 e 333 c.c., in relazione all’art. 38 disp. att. c.c. ], l’allontanamento del minore dall’autore del riconoscimento, con il suo temporaneo affidamento presso terzi, si deve escludere che il relativo provvedimento, confermato in secondo grado in esito a reclamo, sia impugnabile con ricorso per cassazione, atteso che il provvedimento medesimo, modificabile in ogni tempo, non è decisorio, cioè non statuisce su posizioni di diritto soggettivo in conflitto, ma ha funzione amministrativa ed ordinatoria, al fine di tutelare in via d’urgenza l’interesse del minore.
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