14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 32924 del 29 luglio 2004
Testo massima n. 1
In tema di incompetenza, l’imputato non appellante per carenza di interesse, essendo stato assolto in primo grado, qualora il pubblico ministero impugni la sentenza assolutoria, può riproporre, a norma dell’art. 24, comma primo, c.p.p., l’eccezione di incompetenza per territorio tempestivamente formulata a norma dell’art. 21 dello stesso codice, e, qualora non lo faccia, gli è preclusa la possibilità di ricorrere in cassazione sul punto.
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Testo massima n. 2
In tema di intercettazioni telefoniche, il ricorso alla procedura del cosiddetto istradamento-convogliamento delle chiamate partenti da una certa zona all’estero in un «nodo» posto in Italia — non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto in tal modo tutta l’attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate, viene compiuta completamente sul territorio italiano.
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