14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8341 del 30 luglio 1991
Testo massima n. 1
È inammissibile il ricorso col quale si deduca violazione dell’art. 137 nuovo c.p.p. in relazione all’art. 606 stesso codice assumendo che sul verbale di udienza — nella specie redatto nel giudizio direttissimo — figura solo la sottoscrizione in calce di tutti i soggetti indicati e non su «ogni foglio», donde il vizio dell’atto con la conseguente caducazione delle determinazioni ivi contenute per il principio della tassatività delle cause di nullità tra le quali non è prevista l’inosservanza di tutte le formalità indicate dall’art. 137 c.p.p.
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