Cass. pen. n. 13774 del 24 gennaio 2024
Testo massima n. 1
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - Messa alla prova - Registro delle presenze di persona ammessa al lavoro di pubblica utilità - Natura - Atto pubblico - Ragioni.
In tema di falso documentale, riveste natura di atto pubblico il registro delle presenze della persona ammessa a svolgere il lavoro di pubblica utilità nell'ambito del procedimento di messa alla prova, in quanto il d.m. 8 giugno 2015, n. 88 prevede espressamente, all'art. 3, che tale registro sia istituito per attestare in modo analitico il computo delle ore di lavoro effettivamente svolte dall'imputato.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST.
Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/06/2015 num. 88 art. 3