Cass. pen. n. 13774 del 24 gennaio 2024

Testo massima n. 1


REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - Messa alla prova - Registro delle presenze di persona ammessa al lavoro di pubblica utilità - Natura - Atto pubblico - Ragioni.


In tema di falso documentale, riveste natura di atto pubblico il registro delle presenze della persona ammessa a svolgere il lavoro di pubblica utilità nell'ambito del procedimento di messa alla prova, in quanto il d.m. 8 giugno 2015, n. 88 prevede espressamente, all'art. 3, che tale registro sia istituito per attestare in modo analitico il computo delle ore di lavoro effettivamente svolte dall'imputato.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 38455 del 2019

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 476 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST.
Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/06/2015 num. 88 art. 3