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Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 32009 del 28 settembre 2006

Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 32009 del 28 settembre 2006

Testo massima n. 1

Integra il reato di falsità ideologica in atto pubblico [ art. 479 c.p. ] la condotta del difensore che documenta e poi utilizza processualmente le informazioni delle persone in grado di riferire circostanze utili alla attività investigativa, verbalizzate in modo incompleto o non fedele, in quanto l’atto ha la stessa natura e gli stessi effetti processuali del corrispondente verbale redatto dal pubblico ministero.

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