14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3285 del 11 agosto 1999
Testo massima n. 1
La mancanza di data in calce al decreto del tribunale che applica una misura di prevenzione, non determina incertezza sul momento formativo del provvedimento, dovendosi a tal fine fare riferimento alla certificazione dell’intervenuto deposito. La anzidetta mancanza, dunque, non determina alcuna nullità, anche perché, trattandosi nella specie di provvedimento a forma libera, lo stesso assume rilevanza esterna con il deposito [ art. 128 c.p.p. ] e non con la lettura del dispositivo, diversamente da quanto accade per le sentenze.
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