14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6059 del 24 marzo 1995
Testo massima n. 1
L’ordinanza decisoria che il giudice deve adottare all’esito del procedimento camerale disciplinato dall’art. 127 c.p.p. acquista efficacia giuridica solo con il deposito in cancelleria. È pertanto irrituale [ ancorché non abnorme ], la lettura in udienza del solo dispositivo di detta ordinanza, avverso il quale, quindi, non essendo esso identificabile con l’ordinanza stessa ma costituendone unicamente una indebita anticipazione, non può essere esperito, a pena di inammissibilità, alcun autonomo gravame.
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