Cass. pen. n. 686 del 24 aprile 1996
Testo massima n. 1
La legale conoscenza di un atto o provvedimento del giudice da parte del pubblico ministero segue solo alla comunicazione effettuata dalla cancelleria nella forma di avviso di deposito ex art. 128 c.p.p. o integralmente, secondo le modalità prescritte dall'art. 153, con la sola eccezione dell'avvenuta presa di conoscenza (del contenuto del documento) ad opera del suddetto pubblico ministero attestata con la sottoscrizione della persona fisica che rappresenta l'accusa nel procedimento nel quale l'atto è stato compiuto o il provvedimento pronunciato. Conseguentemente la semplice ricezione degli atti del procedimento da parte della segreteria dell'ufficio del pubblico ministero, attraverso il cosiddetto «registro di passaggio», non integra la formalità di comunicazione dell'atto o del documento come prescritto dalla legge e, pertanto non è idonea a far decorrere il termine perentorio per impugnare.