Cass. pen. n. 3265 del 16 novembre 1999
Testo massima n. 1
In tema di sequestro preventivo ex artt. 321 c.p.p. e 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il richiamo all'art. 309 c.p.p., commi nono e decimo, comporta che anche per tale misura cautelare reale, così come previsto per le misure cautelari personali, nel termine di dieci giorni deve essere depositato il dispositivo della pronuncia del tribunale del riesame e non già la motivazione che deve essere, invece, depositata nel termine ordinatorio di cinque giorni previsto dall'art. 128 c.p.p.