14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2764 del 2 agosto 1991
Testo massima n. 1
A norma dell’art. 128 c.p.p., l’avviso di deposito del provvedimento impugnabile «è comunicato al pubblico ministero e notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione»: e allo stesso principio si ispirano le norme che prevedono [ come l’art. 666 comma sesto, c.p.p. ] la notificazione del provvedimento in copia integrale anziché quella del puro e semplice avviso di deposito. In linea generale, pertanto, la notifica va effettuata sia al «difensore dell’imputato [ o dell’interessato: art. 666 comma sesto, seconda parte, c.p.p. ] al momento del deposito del provvedimento», sia al «difensore nominato a tal fine», cioè al fine di proporre impugnazione [ art. 571, comma terzo, c.p.p. ]. Ma riguardo a quest’ultimo soggetto il diritto alla notifica è subordinato — implicitamente ma necessariamente — alla condizione che la nomina avvenga prima che sia disposta [ o, per lo meno, prima che sia eseguita ] la notifica agli altri aventi diritto [ imputato — o interessato — e difensore al momento del deposito del provvedimento ]. Se così non fosse, si attribuirebbe alla parte il potere di ritardare, anche indefinitamente, il decorso del termine di impugnazione [ e quindi di bloccare il passaggio in giudicato del provvedimento ], col semplice espediente di nominare di volta in volta un nuovo difensore [ revocando quello di prima ai sensi dell’art. 24 norme di att. c.p.p. ] entro il termine decorrente dall’ultima notifica eseguita — ai sensi degli artt. 128 o 666, comma sesto c.p.p. — sulla base della situazione difensiva anteriore.
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