Cass. pen. n. 37346 del 10 ottobre 2007

Testo massima n. 1


Qualora il difensore proponga impugnazione prima che gli sia notificato l'avviso di deposito del provvedimento deliberato all'esito dell'udienza camerale, così avvalendosi della facoltà cui l'avviso stesso è preordinato, la formalità della notificazione diviene superflua e nessuna invalidità consegue nel giudizio di impugnazione dal suo mancato adempimento. (Fattispecie in tema di provvedimento emesso all'esito di procedimento di sorveglianza).

Normativa correlata