14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 435 del 27 febbraio 1998
Testo massima n. 1
La comunicazione di un’ordinanza è svolta, a norma dell’art. 128 c.p.p., mediante deposito dell’originale in cancelleria, entro cinque giorni dalla deliberazione, ovvero dall’udienza camerale di cui all’art. 127 c.p.p. Quando non è stata data alcuna preventiva comunicazione della sola deliberazione, la diversa data apposta in calce, anche ove non coincida con quella di deposito, è irrilevante, non potendo l’ordinanza, e cioè il provvedimento completo della motivazione, a nessun effetto ritenersi preesistente o successiva alla data della sua comunicazione.
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