14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 7551 del 27 giugno 1998
Testo massima n. 1
È manifestamente infondata, in riferimento all’art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 486, comma quinto, c.p.p., nella parte in cui non si applica ai procedimenti in camera di consiglio che si svolgono a norma dell’art. 127 stesso codice, in quanto il diritto di difesa, garantito dal contraddittorio, risulta regolato secondo le speciali caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti, senza che le modalità stesse ne menomino l’esistenza, allorché di esso vengano assicurati lo scopo e la funzione; e la sua disciplina, in relazione alle varie fasi processuali e alle caratteristiche dei singoli procedimenti, è espressione della discrezionalità legislativa.
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Testo massima n. 1
Il disposto dell’art. 486, comma quinto, c.p.p., a norma del quale il giudice provvede alla sospensione o al rinvio del dibattimento in caso di legittimo impedimento del difensore, non si applica ai procedimenti in camera di consiglio che si svolgono con le forme previste dall’art. 127 c.p.p. [ Fattispecie relativa ad adesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze, in relazione a giudizio abbreviato in grado di appello ].
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