Avvocato.it

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2917 del 25 luglio 2000

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2917 del 25 luglio 2000

Testo massima n. 1

In tema di interrogatorio di garanzia, l’impedimento del difensore non implica la necessità del differimento dell’interrogatorio, in quanto il disposto dell’art. 486, comma quinto, c.p.p., non si applica ai procedimenti in camera di consiglio che si svolgono con le forme dell’art. 127 c.p.p. [ Fattispecie nella quale il difensore aveva allegato il proprio impedimento a presenziare all’interrogatorio nell’ora fissata dal giudice in quanto quello stesso giorno erano stati fissati gli interrogatori degli altri indagati, ristretti in carceri diversi, attinti dalla medesima ordinanza cautelare ].

Testo massima n. 2

In tema di interrogatorio di garanzia, nel caso in cui l’atto debba essere assunto nella circoscrizione di altro tribunale, spetta al giudice all’uopo delegato, e non al giudice delegante, stabilire il giorno e l’ora dell’interrogatorio.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze