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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1675 del 3 luglio 1998

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1675 del 3 luglio 1998

Testo massima n. 1

In tema di ricusazione deve essere seguita la procedura prevista dall’art. 127 c.p.p. solo quando la dichiarazione di ricusazione sia assistita da un
fumus boni iuris che ne giustifichi il passaggio all’esame del merito, non quando sia ritenuta prima facie infondata, così da potere essere dichiarata inammissibile con la procedura
de plano.

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