Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4014 del 18 dicembre 1992

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4014 del 18 dicembre 1992

Testo massima n. 1

L’ordinanza emessa in esito all’udienza camerale svoltasi secondo il rito previsto dall’art. 127 c.p.p. va comunicata al P.M. e notificata alle parti solo nel caso in cui non sussiste specifica disposizione che stabilisca altrimenti. Pertanto il provvedimento emesso dal tribunale in sede di riesame a norma degli artt. 309 e 310 c.p.p., avverso il quale è proponibile ricorso per cassazione, a norma dell’art. 311, primo comma, c.p.p. non deve essere notificato per intero bensì attraverso avviso di deposito del provvedimento stesso e da tale notifica decorrono i termini per l’impugnazione.

Testo massima n. 2

Nessuna norma fissa i termini perentori entro i quali deve essere notificato l’avviso di deposito dell’ordinanza di riesame. Neppure tale natura perentoria è desumibile dal disposto del settimo comma dell’art. 127 c.p.p. che impone comunicazioni o notificazioni «senza ritardo» alle parti dei provvedimenti svoltisi in camera di consiglio, in quanto la sua genericità non la rende rapportabile al concetto di termini perentori.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze