14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1626 del 16 giugno 1995
Testo massima n. 1
Non è invocabile nella procedura camerale l’operatività della disciplina prevista, per lo svolgimento della discussione in dibattimento, dall’art. 523 c.p.p., secondo cui è possibile la replica ed, in ogni caso, l’imputato e il difensore devono avere la parola per ultimi. Il richiamo a tale norma non è pertinente, diverse essendo la struttura e la finalità della procedura camerale, che ha natura incidentale, strumentale e provvisoria [ vale a dire, allo stato degli atti ], da quelle del dibattimento, che rappresenta il momento della piena cognizione ed ha carattere definitivo. [ Fattispecie in tema di procedimento di riesame di misura cautelare personale ].
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