14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2510 del 15 luglio 1995
Posted at 15:56h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il procedimento camerale, per la sua struttura scarsamente formale, consente al giudicante di acquisire informazioni e prove, anche di ufficio, senza l’osservanza dei principi sull’ammissione della prova di cui all’art. 190 c.p.p., essendo essenziale l’accertamento dei fatti, nel semplice rispetto della libertà morale delle persone e con le garanzie del contraddittorio. [ Fattispecie relativa ad udienza camerale fissata a seguito di istanza di restituzione nel termine ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]