14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2853 del 29 gennaio 1996
Testo massima n. 1
In tema di impugnazione di misure cautelari reali, l’art. 127, primo comma c.p.p., che prescrive l’avviso dell’udienza in camera di consiglio alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori, risulta specificato dal disposto dall’art. 324, sesto comma c.p.p., che prevede che l’avviso stesso sia comunicato al P.M. e notificato al difensore ed a chi ha proposto la richiesta. Conseguentemente, la persona offesa dal reato ove non rientri nel novero delle persone cui le cose sono state sequestrate e di quelle che avrebbero diritto alla loro restituzione non ha diritto di partecipare all’udienza camerale, non essendo legittimata al riesame, né al ricorso per cassazione previsto dall’art. 325 c.p.p. [ Fattispecie relativa al sequestro preventivo dell’azienda alberghiera «Grand Hotel» di Rimini, disposto in riferimento al delitto ex artt. 48 e 479 c.p. ].
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