Cass. civ. n. 13701 del 16 maggio 2024

Testo massima n. 1


RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Danno alla salute - Risarcimento in via equitativa - Liquidazione - Applicazione delle tabelle di Milano - Utilizzo dei criteri ivi indicati - Necessità - Parametro dell'età - Scostamento da parte del giudice - Limiti.


La liquidazione equitativa del danno alla salute in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano impone al giudice di merito di seguire esattamente i criteri ivi dettati, anche con riferimento al parametro dell'età della persona danneggiata al momento del sinistro e, quindi, del verificarsi del danno, sicché eventuali scostamenti ritenuti necessari per tener conto di aspetti particolari (come l'età della persona danneggiata al momento della stabilizzazione degli esiti) devono essere adeguatamente motivati sotto il profilo della maggiore rispondenza ai principi generali in tema di risarcimento ed altresì al criterio dell'equità.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 5948 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1226
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.
DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.
Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST.