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Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 23 del 29 gennaio 1997

Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 23 del 29 gennaio 1997

Testo massima n. 1

In sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale deve stabilire l’astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza, però, non limita i poteri del giudice nel senso che questi deve esclusivamente «prendere atto» della tesi accusatoria senza svolgere alcun’altra attività, ma determina soltanto l’impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. Alla giurisdizione compete, perciò, il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell’ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero. L’accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di assumere l’ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l’indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l’integralità dei presupposti che legittimano il sequestro.

Testo massima n. 2

L’avviso dell’udienza di riesame dei provvedimenti cautelari reali deve essere notificato alla persona interessata soltanto quando ha sottoscritto la relativa istanza. [ Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso che, in tema di riesame del sequestro di beni archeologici, sia dovuto l’avviso al Ministero dei beni culturali e ambientali per la semplice circostanza che i reperti archeologici appartengono allo Stato, e ha altresì escluso che possa trovare applicazione l’art. 127 c.p.p., richiamato dall’art. 324 stesso codice solo in relazione alle modalità di espletamento del procedimento, e non anche in relazione al termine – di giorni tre e non dieci – e ai destinatari ].

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