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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3529 del 21 febbraio 2004

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3529 del 21 febbraio 2004

Testo massima n. 1

La litispendenza è istituto che concorre alla identificazione in concreto del giudice che deve decidere la causa, sicchè la pronuncia con cui il giudice dichiari la litispendenza, essendo sostanzialmente assimilabile al provvedimento con cui vengono decise le questioni di competenza, può essere impugnata soltanto con il regolamento necessario di competenza, a meno che sia stata emessa dal giudice di pace.

Testo massima n. 2

La litispendenza, che determina la competenza in base al criterio della prevenzione, sussiste solamente quando fra due o più cause vi sia, oltre all’identità dei soggetti, anche l’identità di petitum e di causa petendi di guisa che la stessa non è configurabile – stante la comunanza soggettiva soltanto parziale e la diversità oggettiva – tra il giudizio di separazione personale dei coniugi e il procedimento per la pronunzia di decadenza dalla potestà dei figli «ex art. 330 c.c. nonchè per l’emanazione degli ulteriori provvedimenti di cui all’art. 333 c.c.: infatti quest’ultimo procedimento, da un lato, contempla espressamente il pubblico ministero tra i legittimati al relativo promovimento, e dall’altro, in ordine alla causa petendi e al petitum fa riferimento ad una condotta di uno o di entrambi i genitori necessariamente pregiudizievole al figlio [ sia o non sia quest’ultima tale da dar luogo alla suindicata pronuncia di decadenza ] ed ha ad oggetto l’emanazione degli anzidetti provvedimenti di cui agli artt. 330 e ss. c.c., laddove, nel giudizio di separazione personale, le [ eventuali ] statuizioni relative ai figli minorenni, di cui all’art. 155 c.c., si inseriscono nel quadro di una regolamentazione della vita familiare consequenziale all’allentamento del vincolo matrimoniale [ onde vengono ad incidere soltanto sulle modalità di esercizio della potestà genitoriale e non postulano il pregiudizio o il pericolo di un pregiudizio per la prole medesima ].

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