14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1212 del 7 febbraio 1995
Testo massima n. 1
Nel giudizio di appello avverso sentenza pronunciata con il rito abbreviato, che si svolge, ai sensi degli artt. 443 e 599 c.p.p., in camera di consiglio con le forme previste dall’art. 127 c.p.p., deve essere l’imputato, il quale sia sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora in un determinato luogo, con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione in alcune ore della giornata, a fare presente ai giudici che intende presenziare all’udienza e a richiedere l’autorizzazione a lasciare il luogo ove è tenuto a dimorare. Ed infatti, la procedura camerale prevista dagli artt. 599 e 127 c.p.p., una volta che siano state ritualmente effettuate le prescritte comunicazioni e notifiche, non richiede necessariamente la presenza fisica dell’imputato, del difensore e del P.M. e può essere rinviata solo per legittimo impedimento dell’imputato che abbia manifestato la volontà di comparire.
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