Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1128 del 25 marzo 1995

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1128 del 25 marzo 1995

Testo massima n. 1

La circostanza che il condannato, il quale abbia presentato regolare e tempestiva istanza di essere sentito dal tribunale di sorveglianza, giunga in ritardo in aula, per fatto a lui non imputabile, non costituisce motivo valido perché il tribunale [ che nella specie era, peraltro, ancora in seduta per la trattazione di altri procedimenti ] ometta di ascoltarlo, limitandosi ad acquisire la memoria prodotta dal condannato stesso. [ Nella specie è stata ritenuta la nullità ex art. 178, lettera c, c.p.p. dell’ordinanza emessa all’esito del procedimento ].

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze