14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1128 del 25 marzo 1995
Testo massima n. 1
La circostanza che il condannato, il quale abbia presentato regolare e tempestiva istanza di essere sentito dal tribunale di sorveglianza, giunga in ritardo in aula, per fatto a lui non imputabile, non costituisce motivo valido perché il tribunale [ che nella specie era, peraltro, ancora in seduta per la trattazione di altri procedimenti ] ometta di ascoltarlo, limitandosi ad acquisire la memoria prodotta dal condannato stesso. [ Nella specie è stata ritenuta la nullità ex art. 178, lettera c, c.p.p. dell’ordinanza emessa all’esito del procedimento ].
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